somministrazione temporanea di alimenti e bevande

 

    Autorizzazione alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande

 

 
Descrizione
La richiesta di autorizzazione alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande deve essere presentata all'Ufficio Pubblici Esercizi corredata dai documenti sotto elencati.
Non è possibile richiedere l'autorizzazione per la somministrazione di superalcolici.
L'autorizzazione può essere rilasciata in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone.
Requisiti
a) Il soggetto richiedente o suo delegato deve essere iscritto nel registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
             ovvero
  • di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
1. aver frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Campania o da un’altra Regione, ovvero di essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto;
2. aver superato, davanti ad apposita commissione costituita presso la CCIAA, un esame di idoneità all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
3. essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente all’entrata in vigore della presente legge, mal Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui ala legge 11 giugno 1971, n. 246 e successive modificazioni, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

b)  essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge;

 
 
c) essere in possesso dell'ATTESTATO DI FORMAZIONE PER ALIMENTARISTA in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria di cui al Decreto Dirigenziale Regione Campania N. 46 del 23 febbraio 2005.
 
 3)Il soggetto richiedente o suo delegato deve essere iscritto nel registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
             ovvero
  • di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
1. aver frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Campania o da un’altra Regione, ovvero di essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto;
2. aver superato, davanti ad apposita commissione costituita presso la CCIAA, un esame di idoneità all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
3. essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente all’entrata in vigore della presente legge, mal Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui ala legge 11 giugno 1971, n. 246 e successive modificazioni, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
 
4) Nel caso di occupazione di spazio ed area pubblica è necessaria l'autorizzazione.

5) Per l'occupazione di area privata è necessaria una dichiarazione di disponibilità del proprietario o una autocertificazione.

6) Autocertificazione in materia antimafia.
 
 

 


 

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