IMU

ATTENZIONE

 

Con il comunicato stampa n. 128 del 19 maggio 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato che dopo aver incontrato l'Anci, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali, e dall'altro all'esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali, il Governo ha deciso che nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato ed inviato per la pubblicazione sul sito informatico ministeriale le aliquote relative al nuovo tributo denominato TASI, la scadenza per il pagamento della prima rata 2014 è prorogata a settembre, anche se nelle ultime ore è circolata l'ipotesi di un ulteriore slittamento dell'adempimento ad ottobre.

Per quel che riguarda, invece, la Tasi sull'abitazione principale, non avendo il comune, deliberato le aliquote entro la data del 23 Maggio, la scadenza per il versamento della tassa dovrebbe essere quello stabilito dalla legge e cioè 16/12/2014.

 

Non appena il Governo avrà emesso il decreto contenente la scadenza definitiva per il pagamento, il Comune provvederà a darne comunicazione alla cittadinanza.
 

 

 Pertanto, entro la scadenza del 16/06/2014, è obbligatorio provvedere soltanto al versamento della rata di acconto dell'Imposta Municipale Propria (IMU) sugli immobili diversi dall'abitazione principale secondo le aliquote valide per il 2013

 

 

Si ricorda che:

 

 ai sensi dell'art.1 del Decreto legge 133 del 30.11.2013 per l'anno 2014, l'IMU non e dovuta per:

  1. - abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  2. - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  3. - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  4. - immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia (se il beneficio viene debitamente dichiarato);
  5. - terreni agricoli nonché quelli non coltivati di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  6. - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

 


  

 Il Comune di Pietrastornina, per tutte le altre fattispecie, non ha variato le aliquote IMU approvate per l'anno 2012 e pertanto esse sono valide per l'acconto 2014.

  


 

Soggetti passivi :

  • proprietario
  • titolare del diritto di usufrutto (il nudo prorietario non ha nessun obbligo tributario)
  • titolare del diritto di uso
  • titolare del diritto di abitazione:

– coniuge superstite sulla casa coniugale;

-- coniuge assegnatario della casa coniugale con assegnazione disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (l’assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione).

  • titolare del diritto di enfiteusi
  • titolare del diritto di superficie
  • locatario finanziario:

– per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto

  • concessionario di aree demaniali

 

 


 

 

Abitazione principale e pertinenze:

 

 

Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Si considera abitazione principale la casa assegnata al coniuge, dimorante abitualmente e residente anagraficamente, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto e’ stata parificata, ai soli fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU), al diritto di abitazione.


Non sono considerate abitazioni principali i fabbricati concessi in uso gratuito e le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero (soggetti iscritti AIRE).

 

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

 

 


La base imponibile IMU è calcolata applicando i seguenti parametri.
Per i fabbricati, all'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5% (ex art. 3, comma 48, L. 662/1996), si applicano i seguenti moltiplicatori:

Gruppo/categoria catastaleMoltiplicatore
A (esclusa A/10)160
A/10 e D/05  80
B140
C/1  55
C/2, C/6 e C/7160
C/3, C/4 e C/5140
D/01-D/10 (escluso D/05)  65
 
  
  
  
  
  
  
  

 

 (vedi la Circolare Ministero delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012)


 

Aliquote:

 

Il Comune di Pietrastornina con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31 maggio 2012 ha deliberato le aliquote IMU:

esse sono valide anche per l'acconto relativo all'anno 2014

 

  • Altri immobili e relative pertinenze: 0,88%
  • Aree edificabili: 1,00%
  • Altri immobili ad uso non abitativo (gruppo D, C01 e C03): 1,00%

Leggi la Delibera de Comune ►delibera


Le detrazioni:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.


Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400


 Le riduzioni e le esenzioni

La legge n. 44 del 26/04/2012 ha introdotto una riduzione pari al 50% della base imponibile sulle seguenti fattispecie:
a) fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all’art. 10 del Dlgs n. 42 del 22/01/2004;
b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Si richiama l’attenzione sulla circostanza che per l’applicabilità della citata riduzione è necessario che sussistano congiuntamente l’inagibilità o l’inabitabilità e l’assenza di utilizzo dell’immobile. Si precisa che l’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione.
L’agevolazione si applica limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni richieste dalla norma.

L’inagibilità o l’inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l’inagibilità o l’inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.


 

Sono esenti

  • i fabbricati strumentali all’attività agricola (D10)
    (il Comune di Pietrastornina  risulta essere comune montano -VEDI QUI L'ELENCO ISTAT DEI COMUNI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI 2012)
  • i terreni   (Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984)

    In merito a tali terreni, l’art. 4, comma 5-bis del D. L. n. 16 del 2012, stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l’esenzione in esame sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni. Pertanto, fino all’emanazione di detto decreto, l’esenzione in questione si rende applicabile per i terreni contenuti nell’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, concernente “Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 – Esenzione di cui all’art. 7, lettera h) – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984”, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 1993 - Serie generale, n. 53.

    .Clicca qui per consultare l'elenco completo dei comuni dove i terreni agricoli sono esenti dall'IMU

 per ulteriori chiarimenti vedi anche le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU


 

Le aree fabbricabili sono soggette all’ IMU sulla base del valore venale in commercio al 1° gennaio, valore che si riscontra negli atti di compravendita o nelle perizie, i quali atti se recenti fanno riferimento puntuale per l’area interessata.
Al fine di orientare il contribuente nel calcolo d'imposta e l'Ufficio nell'attività di controllo il Consiglio Comunale ha determinato i valori medi venali in comune commercio distinti per zone omogenee.

 

Per conoscere se un terreno ricade in zona edificabile è possibile fare richiesta all'ufficio Tecnico del Comune indicando gli estremi catastali (rilevabili da un atto notarirle, visura catastale successione, etc.)

 

Per leggere e scaricare la tabella valori aree fabbricabili clicca qui :TABELLA VALORI AREE
(Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 25 del 30 giugno 2000)

 

  

Presunzione di non edificabilità per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola La presunzione di non edificabilità non può essere più limitata alle sole persone fisiche (Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF)

 


Il versamento:

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Il versamento dell’imposta anno 2014 deve essere effettuato in due rate:

la prima pari al 50% dell'imposta dovuta entro il 16 giugno 2014,

la seconda a saldo entro il 16 dicembre 2014.


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ATTENZIONE

 E' possibile versare l'imposta dovuta in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2014 salvo eventuale conguaglio da effettuarsi entro il 16 dicembre 2014 qualora il comune delibera aliquote diverse.

 


L'imposta deve essere versata compilando il modello di pagamento F24.

 

 

Vai alla sezione dedicata al modello di versamento

 

Vai alla sezione dedicata al Ravvedimento


 

 

La dichiarazione:

 
Si considerano valide, per quanto compatibili, le dichiarazioni presentate ai fini dell’I.C.I.

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Il ministro dell'Economia e delle Finanze ha firmato il decreto che approva il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) con le relative istruzioni.

Il modello dichiarativo e le istruzioni sono disponibili sul sito www.finanze.gov.it Il modello, si legge in una nota, deve essere utilizzato, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nei casi previsti dall'art. 13, comma 12-ter, del decreto legge 6 dicembre 11, n. 201, ed espressamente indicati nelle istruzioni stesse.

 

Il DL 8 aprile 2013, n. 85 (articolo 10, comma 4) ha modificato la legge esistente prevedendo che la dichiarazione IMU debba essere presentata entro fine giugno 2013 per tutti i soggetti interessati.

La dichiarazione IMU dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

 

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pagina aggiornata al 3 maggio 2013

 


 

 

 

 

 

MINI IMU

 

Per Pietrastornina la "Mini IMU" è dovuta in quanto l'aliquota applicata dal Comune è superiore all'aliquota base per le seguenti tipologie di immobili:

  • abitazione principale (Cat. da A/2 ad A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7), una pertinenza per categoria catastale;
  • cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale ecc..

L'importo della Mini IMU corrisponde al 40% della differenza tra imposta calcolata con aliquote base (4per mille) e imposta calcolata con le aliquote deliberate dal Comune (5,2 per mille).

In presenza di altri immobili con rendite molto basse e' necessario verificare se l'IMU dovuta su tutti gli immobili, compresa la Mini IMU, sia inferiore o meno all'imposta minima annuale per cui e' dovuto il pagamento, stabilita dal comune nel Regolamento comunale.

Quindi per verificare se la Mini IMU è dovuta e in che misura, è necessario inserire anche altri immobili se presenti.

Si consiglia di aspettare ad effettuare il versamento in attesa di eventuali variazioni normative in merito alla Mini IMU.

 

 Per il calcolo e la stampa del relativo modello di pagameto F24 clicca sull'icona sottosante.

 

calcolo IMU

 

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