MINI IMU

 

Per Pietrastornina la "Mini IMU" è dovuta in quanto l'aliquota applicata dal Comune è superiore all'aliquota base per le seguenti tipologie di immobili:

  • abitazione principale (Cat. da A/2 ad A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7), una pertinenza per categoria catastale;
  • cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale ecc..

L'importo della Mini IMU corrisponde al 40% della differenza tra imposta calcolata con aliquote base (4per mille) e imposta calcolata con le aliquote deliberate dal Comune (5,2 per mille).

In presenza di altri immobili con rendite molto basse e' necessario verificare se l'IMU dovuta su tutti gli immobili, compresa la Mini IMU, sia inferiore o meno all'imposta minima annuale per cui e' dovuto il pagamento, stabilita dal comune nel Regolamento comunale.

Quindi per verificare se la Mini IMU è dovuta e in che misura, è necessario inserire anche altri immobili se presenti.

Si consiglia di aspettare ad effettuare il versamento in attesa di eventuali variazioni normative in merito alla Mini IMU.

 

 Per il calcolo e la stampa del relativo modello di pagameto F24 clicca sull'icona sottosante.

 

calcolo IMU

 

RAVVEDIMENTO IMU

Ravvedimento operoso per omesso-parziale versamento

In caso di omesso o parziale versamento dell’imposta municipale propria è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di seguito specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari al 2,5% dall'1.1.2012. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

La formula, da applicare per il calcolo dell'importo dovuto per ciascun codice tributo, è la seguente:

  • imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.

Quindi se hai dimenticato di pagare, o non hai pagato correttamente l’IMU relativa alla prima rata dell'anno 2012 ti puoi ravvedere così come segue:

  1. ravvedimento “sprint”, se il pagamento avviene dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo (quindi per la prima rata dal 19/06/2012 al 03/07/2012) si pagherà una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo . Esempio: se il versamento viene effettuato dopo 3 giorni di ritardo (il 21/06/2012) si dovrà versare una sanzione dello 0,6% (02% per 3 giorni di ritardo) e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
  2. ravvedimento “breve”, se il pagamento avviene dal 15° giorno fino al trentesimo giorno dalla scadenza, ovvero dal 04/07/2012 al 19/07/2102. Si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si applicherà la sanzione del 3% e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
  3. ravvedimento “lungo”, se il pagamento viene effettuato oltre i 30 giorni , quindi dal 19/07/2012 per la prima rata, dal 17/10/2012 per la seconda rata e dal 16/01/2013 per la terza rata, ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore, si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 3,75% e interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Modalità di compilazione del modello F24
Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella relativa a “ravvedimento operoso” ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • Ab. principale e pertinenze: Codice IMU quota Comune: 3912
  • Fabbricati rurali ad uso strumentali: Codice IMU quota Comune: 3913
  • Aree fabbricabili: Codice IMU quota Comune: 3916 - Codice IMU quota Stato: 3917
  • Altri fabbricati: Codice IMU quota Comune: 3918 - Codice IMU quota Stato: 3919
  • Terreni : Codice IMU quota Comune: 3914 - Codice IMU quota Stato: 3915

Normativa di riferimento

  • Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs.203/98 e modificato dai DD. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16.
  • Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998.
    Per gli interessi legali: D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2007, D.M. Economia e Finanze 4 dicembre 2009, D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2011.
  • Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1.
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012.

 

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